La cessione
dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, prima del
decorso di cinque anni dalla data dell’atto, non comporta la perdita del
beneficio qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda al
riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile da adibire a propria
abitazione principale. E’ questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con
la risoluzione 49/E dell’11 maggio 2015, che ha recepito
quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. Ma andiamo a vedere come si è
arrivati a tale disposizione.
Nello specifico, la Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa
parte I allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro), in tema di agevolazione c.d. “prima casa”
prevede che “in caso di ... trasferimento per atto a titolo oneroso o
gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono
dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,
nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”.
Tuttavia, la disposizione in esame prevede altresì che “le
predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro
un anno dall’alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al
presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale”.
In pratica, “il trasferimento dell’immobile acquistato
usufruendo dell’agevolazione c.d. ‘prima casa’, prima del decorso di cinque
anni dalla data dell’atto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito.
La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno
dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda
all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Diversi documenti hanno stabilito e precisato che la decadenza
dal beneficio è impedita dal solo acquisto “a titolo oneroso” di altra casa di
abitazione entro un anno dalla cessione dell’immobile acquistato con le
agevolazioni. Ma con la sentenza 26 giugno 2013, n.16077, la Corte di
Cassazione ha chiarito che “... il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima
della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986...espressamente riconosce
l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove,
il medesimo punto n. 4..., in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento
dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile
da adibire a propria abitazione principale’ non dice diversamente, giacché,
come noto, ‘acquisto’ è sia quello oneroso che quello gratuito”.
Del resto, affermano ancora i giudici, “l’art. 7 L. 448 del
1998, cit. che riconosce un credito d’imposta in caso di trasferimento
infraquinquennale con successivo acquisto entro l’anno sia quando il nuovo
acquisto è oneroso sia quando è gratuito, ha senso soltanto se il beneficio
'prima casa' può mantenersi anche in caso l'acquisto della nuova
abitazione, entro un anno dall'alienazione della prima, possa esser
gratuito” (in senso conforme anche Cass. sent. 12 marzo 2014, n. 5689). Un orientamento
poi ribadito.
In conclusione, alla luce dei
principi affermati più volte di recente
dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che in caso di rivendita
dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo
gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad
evitare la decadenza dal beneficio. Resta fermo l’ulteriore requisito
dell’utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente come
chiarito da ultimo con circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 e confermato dalla
Corte di Cassazione con sentenza 10 aprile 2015, n. 7338.
Scritto da: team il 12
maggio 2015, 10:23
Fonte: http://www.idealista.it/news/finanza-personale/fisco/2015/05/12/115889-agevolazioni-prima-casa-riacquisto-gratuito-entro-un-anno-non-fa-perdere-i?xts=402916&xtor=EPR-139-%5Bbolletino_20150515%5D-20150515-%5Bm-01-leermas-node_115889%5D-6564173@3
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