venerdì 15 maggio 2015

Legittima l'installazione del condizionatore sul muro perimetrale dell'edificio


L'installazione del condizionatore d'aria sul muro perimetrale dell'edificio è legittima in quanto non lede l'«uso paritetico» della cosa comune da parte degli altri condomini. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza 8857/2015 , chiarendo che è errato l'assunto per cui «l'uso più intenso della cosa comune non possa estrinsecarsi in un limitato uso esclusivo della medesima».

La vicenda 
- Un avvocato proprietario di diversi appartamenti in un palazzo di Milano aveva impugnato la decisione dell'assemblea che autorizzava due condomini a mantenere una macchina moto-condensante sulla parete dell'edificio. Secondo il ricorrente in tal modo si consentiva all'appropriazione di una parte della «cosa comune» sicché un simile utilizzo poteva essere autorizzato soltanto con delibera votata all'unanimità degli aventi diritto, e non dei presenti come avvenuto.

La motivazione 
- Sia in primo grado che in appello però l'impugnativa fu rigettata in quanto il giudice di merito ritenne che «la porzione di muro perimetrale occupata non sarebbe stata alterata» dal condizionatore, considerata anche la sua «amovibilità» in caso di necessità. Né poteva essere invocata la norma del regolamento condominiale che vietava in modo assoluto di occupare gli spazi condominiali, in quanto sia il tubo di scolo che la vaschetta di raccolta, oltre alla fioriera che la nascondeva, non costituivano un ingombro al passaggio né tantomeno violavano il decoro architettonico, anche alla luce della loro collocazione nel seminterrato antistante le cantine.

Argomenti confermati dalla Cassazione secondo cui correttamente la Corte di merito ha messo in rilievo l'esiguità della porzione del bene comune occupata derivandone una «mancanza di lesività» per gli altri condomini. Infatti, chiarisce la sentenza (rifacendosi ad un precedente, n. 4617/2007), «l'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare».

Francesco Machina Grifeo del 05/05/2015

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