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venerdì 22 maggio 2015

Agenzia entrate-Abi: mercato residenziale avanti piano

Dal Rapporto immobiliare 2015

A fine 2014 il prezzo medio per comprare casamedia era pari a 146.600 euro: in calo del 3,5% rispetto allo stesso dato registrato a fine 2013 e addirittura del 12,8% rispetto al punto di picco dei prezzi immobiliari che risalgono a fine 2008. Lo rileva il Rapporto immobiliare residenziale 2015 realizzato dall'osservatorio dell'Agenzia delle entrate, in collaborazione con Abi (Associazione bancaria italiana). 
Con un distinguo: nei Comuni sotto i 5mila abitanti il prezzo medio è di 117mila euro, mentre per le grandi città di circa 268mila euro. 
Un vantaggio i prezzi degli immobili in discesa ce l'hanno: nel 2014 ad esempio è aumentata la dimensione media delle case vendute, arrivando a 105 metri quadri, con un incremento del 5% rispetto ai dati del 2013. 
Le abitazioni sono mediamente più piccole nei capoluoghi (98 metri quadri), rispetto ai 109 dei non capoluogo. 
Dopo la lunga discesa partita dal 2007-2008, torna a crescere nel 2014 del 3,5% anche il volume di compravendite che ha raggiunto la quota di 421mila unità scambiate. In miglioramento l'indice di affordability, cioè la possibilità di accesso alle famiglie italiane all'acquisto di un'abitazione, che a fine 2014 risultava pari al 9%, 2,3 punti percentuali in più dell'anno precedente. 
La ricerca spiega che il dato positivo dipende in parte dagli effetti del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. 
L'Osservatorio spiega che - al netto dell'effetto fiscale - la variazione delle vendite di abitazioni è pari allo 0,7%, anche se rimangono in atto tendenze orientate alla crescita. 
Serve quindi  "moderare l'ottimismo sull'intensità di questa crescita".   
L'agenzia identifica quattro fattori di crescita: il livello troppo basso delle compravendite, sotto il quale non si può scendere, la maggior fiducia delle famiglie, l'ulteriore diminuzione dei tassi di interesse e la riduzione dei prezzi delle abitazioni che tra il 2011 e il 2014 sono calati del 12%. 
Scritto da: A.P. 21/05/2015

venerdì 15 maggio 2015

Agevolazioni prima casa, riacquisto gratuito entro un anno non fa perdere i benefici

La cessione dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto, non comporta la perdita del beneficio qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda al riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. E’ questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 49/E dell’11 maggio 2015, che ha recepito quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. Ma andiamo a vedere come si è arrivati a tale disposizione.
Nello specifico, la Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), in tema di agevolazione c.d. “prima casa” prevede che “in caso di ...  trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”.
Tuttavia, la disposizione in esame prevede altresì che “le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
In pratica, “il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione c.d. ‘prima casa’, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito. La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Diversi documenti hanno stabilito e precisato che la decadenza dal beneficio è impedita dal solo acquisto “a titolo oneroso” di altra casa di abitazione entro un anno dalla cessione dell’immobile acquistato con le agevolazioni. Ma con la sentenza 26 giugno 2013, n.16077, la Corte di Cassazione ha chiarito che “... il punto n. 4  Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986...espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4..., in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione   debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale’ non dice diversamente, giacché, come noto, ‘acquisto’ è sia quello oneroso che quello gratuito”.
Del resto, affermano ancora i giudici, “l’art. 7 L. 448 del 1998, cit. che riconosce un credito d’imposta in caso di trasferimento infraquinquennale con successivo acquisto entro l’anno sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito, ha senso soltanto se il beneficio 'prima casa' può mantenersi  anche in caso l'acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall'alienazione della prima, possa esser  gratuito” (in senso conforme anche Cass. sent. 12 marzo 2014, n. 5689). Un orientamento poi ribadito.
In  conclusione,  alla  luce  dei  principi  affermati  più  volte  di  recente  dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio. Resta fermo l’ulteriore requisito dell’utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente come chiarito da ultimo con circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 10 aprile 2015, n. 7338. 
Scritto da: team il 12 maggio 2015, 10:23
Fonte: http://www.idealista.it/news/finanza-personale/fisco/2015/05/12/115889-agevolazioni-prima-casa-riacquisto-gratuito-entro-un-anno-non-fa-perdere-i?xts=402916&xtor=EPR-139-%5Bbolletino_20150515%5D-20150515-%5Bm-01-leermas-node_115889%5D-6564173@3

Sblocca Italia: incentivo fiscale per l’acquisto di case da affittare

Danno diritto al bonus anche le spese per la costruzione in appalto di un appartamento, dato in locazione nei successivi sei mesi e per un periodo di almeno otto anni
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Deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300mila euro (per una deduzione massima, quindi, di 60mila euro).
È l’incentivo, da ripartire in otto quote annuali di pari importo (al massimo 7.500 euro all’anno), che l’articolo 21 del decreto legge n. 133/2014 (“Sblocca Italia”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 di venerdì 12 settembre – riserva a chi, negli anni 2014-2017, acquista immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi.

L’agevolazione spetta anche in caso di costruzione in appalto di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta, in riferimento alle relative spese per le prestazioni di servizi rese dall’impresa che esegue i lavori.
In entrambe le ipotesi (acquisto o costruzione), il beneficio spetta solo se si tratta di persona fisica non esercente attività commerciale

Queste le condizioni richieste dalla norma perché scatti il diritto alla deduzione:
  • l’immobile, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione per almeno otto anni continuativi (tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa precedentemente per motivi non imputabili al locatore ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto)
  • l’immobile deve avere destinazione residenziale, non appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non essere ubicato nelle zone omogenee classificate E ai sensi del Dm 1444/1968 (ossia, parti del territorio destinate ad usi agricoli), conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B
  • la locazione deve essere a canone concordato
  • tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado. 
Un successivo decreto interministeriale (Infrastrutture e trasporti ed Economia e finanze) definirà le ulteriori modalità attuative.

Altre misure fiscali
  • Introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, un bonus per incentivare gli investimenti nelle reti telematiche a banda ultra larga. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta da scalare dall’Ires e dall’Irap dovute dall’impresa che realizza l’intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50% del costo dell’investimento. Con successivi decreti saranno fissati criteri e modalità di attuazione (articolo 6)
  • Niente imposte di registro e di bollo per la registrazione dell’atto con cui proprietario e inquilino si accordano per la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere (articolo 19)
  • Rientrano nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli che consistono nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, anche se variano le superfici delle singole unità immobiliari, purché però non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia mantenuta l’originaria destinazione d’uso (articolo 17)                                                                                                                                                               r.fo. pubblicato Lunedì 15 Settembre 2014
  • Fonte: http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/sblocca-italia-incentivo-fiscaleper-l-acquisto-case-affittare