Anche se l’acquirente non ha effettivamente trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato entro 18 mesi dalla stipula dell’atto,non si perdono le agevolazioni prima casa purché sia stata presentata al Comune la domanda di trasferimento entro i termini. A dirlo è la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 2485/67/15 depositata l’8 giugno 2015.
Questo il caso che ha portato alla sentenza. L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una contribuente un avviso di liquidazione Iva relativo a un atto di compravendita di fabbricato. Secondo l’ufficio, l’agevolazione prima casa dell’Iva al 4% doveva essere revocata perché la contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune dove era situato l’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto.
La contribuente ha dunque proposto ricorso in Ctp, sostenendo che la legge non richiede il materiale trasferimento nel fabbricato acquistato entro 18 mesi dall’atto, ma dispone che entro questo termine venga presentata al Comune domanda di trasferimento della residenza. La Ctp ha accolto il ricorso, affermando che la domanda di trasferimento della residenza era stata presentata nel termine, non essendo necessario per fruire dell’agevolazione il completamento della procedura amministrativa, ma il semplice avvio della stessa. L’Agenzia ha quindi proposto appello in Ctr.
La sezione staccata di Brescia della Ctr ha respinto l’appello dell’ufficio. Il collegio ha richiamato una recente ordinanza della Corte di cassazione (110/2015) che ha affermato il principio per cui, al fine dell’applicazione dei benefici prima casa, rileva la data in cui il contribuente abbia reso la dichiarazione di trasferimento nel Comune di nuova residenza; pertantol’agevolazione spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta al momento dell’acquisto dell’immobile, non abbiano, entro i 18 mesi, ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.
Applicando tale principio al caso in esame, i giudici hanno confermato la legittimità dell’operato della contribuente che, come risultava dagli atti, aveva presentato al Comune domanda di trasferimento nel termine imposto dalla norma. Ecco quindi il rigetto dell’appello dell’ufficio.
Si ricorda che i benefici fiscali prima casa fanno riferimento all’applicazione ridotta dell’imposta di registro, Iva e imposte ipotecaria e catastale e le condizioni per poterne godere sono le seguenti:
- l’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere di lusso;
- l’agevolazione è limitata a una sola abitazione e può goderne anche chi sia già in possesso di altra abitazione, purché precedentemente non acquistata con i benefici prima casa;
- l’acquirente deve avere la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile. In alternativa, la legge 549/1995, come modificata dalla legge 388/2000, consente che l’acquirente si impegni e dichiari, al momento della stipula dell’atto, di voler trasferire tale residenza entro 18 mesi dall’acquisto, a pena di decadenza dal beneficio.
30 giugno 2015, 10:46
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